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Il reato di depistaggio è legge, sì definitivo della Camera

paolo bolognesiArriva il reato di depistaggio, che colma un vuoto nel nostro ordinamento. La Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge presentato da Paolo Bolognesi (nella foto), presidente dell’Associazione delle vittime della strage di Bologna, che introduce questo reato, legato nei decenni passati ai momenti più bui della storia Italiana e in particolare alle stragi, come quelle di Ustica, del treno Italicus, Piazza Fontana e la strage alla stazione di Bologna nell’agosto del 1980. Matteo Renzi esulta: “Approvata oggi la legge sul depistaggio. Una scelta giusta, un atto dovuto. Un pensiero alle famiglie delle vittime delle stragi #lavoltabuona”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio. E plaude anche il presidente del Senato Pietro Grasso. Il codice penale prevede una aggravante per la frode processuale e il depistaggio. Invece la legge Bolognesi introduce un reato proprio, nel senso che si punisce con il carcere da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compie una azione finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. Quindi oltre al fatto che deve essere un pubblico ufficiale a compiere l’azione, ci deve essere il dolo, cioè l’intenzione di depistare. Se questa azione è commessa mediante “distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto” da usare come prova, la pena è aumentata da un terzo alla metà. La pena sale dai sei ai 12 anni, quando il depistaggio è commesso in un processo su reati gravi: associazioni sovversive, associazioni terroristiche, attentato contro il Presidente della Repubblica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni, attentato contro la Costituzione, insurrezione armata, strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, banda armata, mafia, associazioni segrete, traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e i reati associativi. Se però il pubblico ufficiale depistatore si pente e collabora con la giustizia per ripristinare lo stato originario delle prove, e a “ricostruire il fatto” e a “individuare gli autori”, la pena è diminuita dalla metà a due terzi. Come pena accessoria c’è anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena si applica anche se il pubblico ufficiale ha lasciato il servizio. (Fonte Ansa).

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